Dott.ssa Arianna Di Natale

Codice Deontologico e Privacy

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Deontologia

Cos'è la deontologia

La funzione Deontologica consiste nel giudizio che il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi formula in merito al comportamento professionale di un iscritto, segnalato per presunta irregolarità da una istituzione, da un collega o da un cittadino. La valutazione avviene sulla sola condotta professionale dello psicologo segnalato e soltanto in base alle norme del Codice Deontologico. Il procedimento può essere archiviato, oppure concludersi con uno dei quattro gradi di sanzione disciplinare: Avvertimento, Censura, Sospensione o Radiazione.

Legge n.56/1989 Articolo 26.

Sanzioni disciplinari.

  1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravita del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

    • a) avvertimento;

    • b) censura;

    • c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a un anno;

    • d) radiazione.

  2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

  3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

  4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

  5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17. Articolo 27.

Procedimento disciplinare.

  1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

  2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

  3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

  4. In caso d'irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.


Privacy

Ogni Psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale: è assolutamente vietato divulgare notizie, fatti o informazioni apprese dal cliente/paziente nel rapporto professionale ed è vietato anche informare terzi circa le prestazioni professionali effettuate o programmate.
(art. 11 C.D.).


Tutte le informazioni quindi non potranno essere divulgate a terzi, nemmeno parenti o familiare del paziente.


Lo Psicologo/Psicoterapeuta ha inoltre il dovere di informare, sin dalla fase iniziale del rapporto professionale, il cliente/paziente di questo

suo obbligo al segreto. (art. 24 C.D.).

 

 
Detraibilità fiscale della prestazione psicologica.

Il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Finanze, visto l’art. 10 del 26/10/1972, decretano nel 1994 che le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti le professioni sanitarie soggette a vigilanza, comprese dunque quelle rese dallo psicologo, siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).


Nella circolare N.20/E del 2011 l’Agenzia delle Entrate prevede inoltre che le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta siano equiparabili a quelle sanitarie rese da un medico, e dunque che le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, senza prescrizione medica, siano ammesse alla detrazione di cui all’art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR

 


Si veda anche la risposta prodotta dalla stessa Agenzia delle Entrate a una domanda specifica su tale argomento:

“Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica.”
“Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica”


Come evidenziato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) indica che sono detraibili come spese mediche specialistiche tutte le spese sostenute per prestazioni sanitarie, sia psicoterapeutiche sia di altra natura, purché rese da un iscritto all’Albo degli Psicologi, dotato di specializzazione post-lauream in Psicoterapia o in altra disciplina. In aggiunta a ciò, tra le spese mediche generiche sono detraibili tutte le spese sostenute da un contribuente a fronte di una prestazione resa da uno psicologo regolarmente iscritto all’Albo. Dal medesimo Testo Unico, si deduce che le spese sanitarie rese dallo Psicologo danno luogo a una detrazione del 19% della spesa complessiva per le prestazioni sanitarie, con una franchigia pari a 129,11 euro.


Per poter detrarre la prestazione sanitaria è necessario che i dati vengano comunicati al Sistema Tessera Sanitaria a cui e possibile far valere il proprio diritto di opposizione all’invio.